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AUSILI ED ACCESSIBILITA'

del: 26/05/2004

Ing. Rosaria Militello

L’articolo di questo mese è tratto dalla tesi di Laurea dell’Ing. Rosaria Militello (Università Degli Studi Di Palermo, Facoltà di Ingegneria,Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica). Della tesi, dal titolo “Ausili informatici per disabili”, pubblichiamo il Capitolo 3


“Le tecnologie e gli strumenti”


La messa a punto di strumentazioni in grado di assistere gli operatori nella diagnosi, nella valutazione del recupero funzionale, nella terapia, e il perfezionamento tecnologico degli apparecchi protesici, insieme alla diffusione di ausili che consentono l'autonomia della persona disabile, sono il chiaro segno della risposta tecnologica alla sofferenza.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente attenzione del mercato verso strumenti per le esigenze di persone disabili che hanno consentito gradi di autonomia un tempo impensabili, favorendo l'integrazione sociale e la realizzazione personale. Qui di seguito viene fatta una classificazione degli ausili che oggi più che mai consentono l'inserimento del disabile nei diversi ambienti tra cui anche quello informatico. Purtroppo la tecnologia paradossalmente a volte risulta preclusa al disabile, per cui si è posta l'attenzione anche all'accessibilità al mondo informatico e soprattutto ai siti Internet.

 

Ausili meccanici


Gli ausili meccanici possono essere i più svariati e spesso non richiedono particolari accorgimenti nell'utilizzo. Basti pensare al semplice bastone, molto utile come ausilio alla deambulazione, quando l'equilibrio è carente, oppure al rilevamento di ostacoli quando si ha una menomazione visiva. Allo scopo, i bastoni possono essere costruiti in legno o in leghe leggere. Quelli in lega leggera sono di solito ad altezza regolabile. Hanno un'impugnatura diversa a seconda delle esigenze e possiedono un gommino d'appoggio antiscivolo, nella parte terminale.

Per quanto riguarda la deambulazione gli ausili meccanici sono: le stampelle, i tripodi, tetrapodi, i deambulatori, le biciclette, le carrozzine manuali.

Le stampelle hanno la funzione di scaricare il peso di un arto inferiore permettendo l'appoggio a terra degli arti superiori. I tripodi e i tetrapodi hanno le stesse caratteristiche funzionali delle stampelle, ma a differenza di questi presentano tre o quattro punti d'appoggio a terra, e ciò consente di esercitare minore forza sia per mantenere l'equilibrio sia nelle spinte necessarie al movimento.

I deambulatori sono costituiti da una struttura d'acciaio e servono a scaricare il peso di una persona su una vasta base d'appoggio, consentendo un maggiore equilibrio rispetto agli ausili sopra descritti. I deambulatori più semplici sono costituiti da tre o quattro tubi verticali uniti fra di loro in modo da formare una gabbia di contenimento. Sono ad altezza regolabile ed hanno delle manopole per l'impugnatura. Il contatto a terra può avvenire tramite ruote o tamponi antiscivolo.

Le biciclette hanno una struttura fondamentalmente uguale alle normali biciclette: presentano però degli aggiuntivi che consentono a persone con scarso controllo del tronco o degli arti inferiori di spostarsi pedalando.

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Nel 1655 lo svizzero Stephen Farfler costruì per uso personale una carrozzina ad autospinta in legno massiccio.

La prima carrozzina pieghevole risale al 1930 e fu prodotta dalla Everest & Jennings. Essa era costituita da un telaio tubolare d'acciaio con una crociera posta sotto il sedile che si chiudeva a forbice (pieghevole a forbice). Le sedie a rotelle moderne fanno riferimento ancora ad essa. Negli anni 70 nacquero le carrozzine leggere a telaio rigido. E successivamente le carrozzine sono state costruite in lega leggera, pieghevoli e con alcuni componenti estraibili quali le ruote grandi.

Semplici ma importanti ausili possono essere costruiti a partire da oggetti banali quali elastici, tubi, tubicini. Modificare l'impugnatura delle posate e dello spazzolino con un tubo di sughero, costruire un girapagina a unicorno da fissare sulla testa tramite una fascia elastica fanno di semplici oggetti di uso comune dei veri e propri ausili per l'autonomia.

Ausili elettronici


Gli ausili elettronici hanno, per ovvi motivi, una storia più recente rispetto agli ausili meccanici. Questi sono i più svariati, infatti l'elettronica ha un campo di applicazione molto vasto. Si va dai giocattoli adattati, ai dispositivi per la comunicazione, la lettura, lo spostamento, il controllo ambiente ecc.

Carrozzina elettronica. La possibilità di controllo della velocità dei motori a corrente continua hanno fatto sì che nei primi anni del secolo scorso si potessero costruire carrozzine con telaio in struttura d'acciaio provviste di batterie e motori elettrici. Dapprima vennero utilizzati degli interruttori per inserire il contatto tra motore e batteria. Però ciò comportava delle brusche variazioni di velocità. Lo sviluppo dell'elettronica portò all'adozione di controlli proporzionali di movimento, consentendo partenze dolci con accelerazioni graduali e una manovrabilità precisa anche in ambienti ristretti. Questa innovazione ha determinato la nascita di carrozzine elettriche con comando elettronico azionabile tramite un joystick o altri dispositivi che sfruttano anche minime funzionalità residue del corpo.

I motori di queste carrozzine sono a corrente continua a magnete permanente, alcuni dotati di freno elettrico a corto circuito, altri di freno elettromagnetico o meccanico. Possiedono una batteria generalmente al piombo. Le centraline di controllo elettronico variano per forma, dimensioni e prestazioni finali. Le dimensioni di una carrozzina elettrica sono leggermente maggiori rispetto ad una carrozzina ad autospinta, per assicurare una base d'appoggio adeguata alla velocità. Il peso varia dai 12 Kg ai 90 Kg in relazione alla tipologia della carrozzina.

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Ausili Informatici


L'ausilio informatico è un sistema hardware o software che compensa una menomazione per consentire l'interazione tra persona e ambiente informatico per il raggiungimento di determinati scopi:

operativo: facilitare l'autonomia o minimizzare la dipendenza da altri nell'esecuzione di un'attività;


didattico: assistere una strategia didattica per il conseguimento di determinati obiettivi di apprendimento;


riabilitativo: assistere lo sviluppo di determinate abilità (motorie, sensoriali,cognitive);


diagnostico: determinare livelli di abilità e monitorare processi.


Per chi sia in condizioni di disabilità motoria con una manualità compromessa, la possibilità di utilizzare un computer per scrivere, per leggere, per comunicare a distanza rappresenta una grande opportunità. Alla persona in situazione di handicap viene consentito di fare qualcosa che altrimenti non le sarebbe possibile; con un computer e con un ausilio adatto, la produzione scritta di un alunno con disabilità motoria, anche grave, sarà formalmente del tutto simile agli elaborati dei compagni o dei docenti, la variabile sarà costituita dal tempo per l'esecuzione del compito che dovrà essere adeguato ai tempi di azione dell'alunno. Per una persona adulta disabile, riuscire a utilizzare il computer per lavorare e quindi per produrre, o per relazioni sociali, oppure controllare l'ambiente, rappresenta sicuramente una qualità di vita migliore, un maggiore grado di autonomia.

Ci si prefigge uno scopo didattico sia per chi ha Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) quali dislessia e disgrafia (o meglio disortografia) e discalculia, sia per chi ha un deficit della capacità intellettiva e psicologica in generale. Per quanto riguarda il DSA, le difficoltà di solito incidono negativamente su tutte le prestazioni scolastiche. In questo settore il ruolo degli ausili informatici, del software in particolare, è molto significativo e moltissimi sono i programmi disponibili. Il software può essere usato in primo luogo come strumento di riabilitazione, per cercare di attenuare le difficoltà (in qualche caso, fortunatamente, per aiutare a risolverle definitivamente); questo strumento dà infatti la possibilità di costruire esercitazioni molto specifiche e di monitorare esattamente i risultati, ma è anche uno strumento di lavoro alternativo, per cercare di svolgere compiti difficili o altrimenti preclusi (si può, per esempio, correggere gli errori ortografici usando un Word Processor o fare calcoli con la calcolatrice). In questo modo si riesce spesso a limitare l'effetto negativo della “difficoltà specifica” sul rendimento scolastico globale.

Per persone con deficit nelle capacità intellettive, il computer diventa uno strumento didattico o riabilitativo: non è il disabile che si serve della macchina, ma è l'insegnante o il terapeuta che si serve di quest'apparecchio per interagire didatticamente con la persona.

Nel ritardo mentale il computer è uno strumento dell'operatore e deve quindi rispondere alle sue esigenze didattiche. Ma per far questo egli deve essere in grado di dominare la macchina, ovvero di gestirla e adattarla al proprio progetto didattico: obiettivi, contenuti, linguaggio, tempi, verifiche.ecc. Fondamentale diviene naturalmente la scelta dei programmi e la loro modalità di somministrazione.

Accessibilità ai siti Internet


"The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect." Tim Berners-Lee
["La forza del Web è nella sua universalità. L'accesso da parte di tutti, indipendentemente dalla disabilità, è un aspetto essenziale."]

Questa frase celebre del fondatore del Web è ormai riportata ovunque e potrebbe far pensare che tutto è risolto, dato che del problema dell'accessibilità del Web, e quindi della possibilità anche per le persone disabili di non essere escluse da questa realtà, se n'è fatto carico proprio il W3C, cioè il massimo organismo di governo della grande ragnatela.

Fin dal 1998 infatti il consorzio W3C ha istituito un apposito progetto chiamato Web Accessibility Initiative (WAI) per lo studio di questo specifico problema[10]. Già nel maggio 1999 il WAI ha emanato le sue ormai famose "Linee guida" Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0):

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questa documentazione (è) completa e rigorosa, ma al tempo stesso un po' dispersiva e di difficile consultazione a molti operatori del Web, i quali non possiedono sufficiente conoscenza delle problematiche della disabilità, della tecnologia assistiva e neanche dei linguaggi descrittivi a basso livello delle pagine Web, per poter comprendere e applicare tali orientamenti.

I tentativi di diffusione della conoscenza delle linee guida WAI hanno messo in evidenza la difficoltà degli operatori, soprattutto non professionali, a penetrare in quella complessa documentazione. La reazione tipica davanti al problema dell'accessibilità dei siti per le persone disabili è di sorpresa prima, di interesse poi ed infine di richiesta esplicita di aiuto per la valutazione del presente grado di accessibilità del proprio sito e di suggerimenti precisi sugli interventi da fare per renderlo accessibile. In altre parole, il Web master tipo si aspetta che qualcuno gli dica cosa deve fare o gli fornisca uno strumento che trasformi automaticamente il proprio sito in modo da rimuovere le barriere di accessibilità, poiché da solo non sa da dove iniziare. Ovviamente, nessuno può assicurare un servizio di assistenza così capillare né esistono strumenti completamente automatici per trasformare magicamente un sito inaccessibile in uno senza barriere.

Un altro limite degli orientamenti WAI è che, pur essendo definiti da qualcuno "de facto standars", sono in realtà solo dei suggerimenti il cui rispetto è affidato alla buona volontà degli operatori del settore. Questo non incoraggia il loro studio e la loro applicazione nella generalità dei casi, ma sarebbe ingenuo pensare che questo aspetto del problema potesse essere superato con una legge o norma prescrittiva che ne rendesse obbligatoria l'applicazione. Ci sono infatti delle difficoltà oggettive che rendono difficile la trasformazione meccanica delle linee guida WAI in norme prescrittive.

La prima difficoltà è data dal fatto che le WCAG sono pensate per la generalità dei siti Web e perciò prendono in considerazione tutti i possibili problemi che si incontrano, cercando di suggerire come risolverli o aggirarli.

Da tale punto di vista generale, l'effetto è piuttosto modesto poiché esse si rivolgono ad un ambiente nel quale la "deregulation" e la creatività regnano sovrane, per cui ogni iniziativa di introduzione di regole trova sempre fiere opposizioni, con conseguente poca disponibilità a seguire tali suggerimenti. D'altro canto, l'applicazione a casi specifici, dove le problematiche possono essere più circoscritte, è resa difficile proprio dalla generalità della documentazione, che mal si presta ad essere usata come una normativa orientata al caso.

Poi occorre considerare che soluzioni tecniche basate sull'uso attento di opzioni previste nei linguaggi descrittivi a basso livello sfuggono al controllo dell'operatore medio, il quale si serve ormai di "sistemi autore" e di "sistemi di gestione del contenuto" delle pagine (content management systems) i quali facilitano notevolmente il lavoro facendo ricorso a interfacce utente molto amichevoli, ma che per questo nascondono completamente i problemi tecnici di costruzione delle pagine, inclusi quelli di accessibilità.

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Infine, lo sforzo di andare incontro ai problemi della totalità dell'utenza ha portato gli estensori delle WCAG ad usare formulazioni generiche riguardo ai problemi più delicati e critici, politicamente corrette ma difficili da tradurre in soluzioni applicative concrete e verificabili nel risultato. Finché si tratta di dare consigli e lasciare al buon senso degli operatori il modo di seguirli, tutto può andar bene, ma non appena si tenta di trasformare queste cose in norme prescrittive, con eventuali sanzioni per le inadempienze, tutto ciò che non è chiaramente definibile e misurabile finisce per rendere nullo l'effetto della norma stessa.

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I principi di libertà di informazione e di espressione artistica impediscono di fatto l'introduzione di regole obbligatorie e generali di accessibilità nell'universo del Web. Così come sarebbe impensabile imporre ad un pittore di dipingere quadri solo se percepibili anche ai ciechi, o ad un musicista di comporre musica percepibile anche ai sordi, oppure ancora ad un poeta di scrivere poesie che tutti possano capire al volo, sarebbe improponibile imporre a chiunque metta in rete un sito Web, di qualunque natura o finalità, di garantire la sua accessibilità da parte di qualsiasi utente, sempre e comunque. Sarebbe un inaccettabile limite alla creatività, che è stata, e continua ad essere, la forza che ha fatto crescere la grande ragnatela ed ha stimolato lo sviluppo delle tecnologie applicate in questo settore.

Si può esercitare una pressione politica e psicologica affinché questo avvenga ma non si può imporre niente a nessuno, a meno che non si tratti di casi nei quali il controllo politico è giustificato dalla natura pubblica di un servizio reso alla collettività.

In questo caso, l’interesse generale prende il sopravvento sulla libertà assoluta e l’imposizione di regole, eventualmente anche restrittive come ad esempio sulle tecnologie da impiegare, risponde ad una esigenza di rispetto delle utenze marginali, prioritaria rispetto alla libertà di espressione di chi cura il servizio.

In altre parole, si deve distinguere fra strumenti persuasivi e strumenti normativi, a seconda del grado di controllo pubblico che è possibile esercitare sui singoli siti.

Le linee guida WAI possono rappresentare un ottimo strumento persuasivo per diffondere la cultura dell’accessibilità, fornendo anche tutte le informazioni tecniche necessarie per conseguire il risultato. Per inciso, c’è molto bisogno di strumenti persuasivi e informativi in generale, dato che tutti riconoscono che nella maggior parte dei casi la prima e principale causa dei problemi di accessibilità è costituita dall’ignoranza del fatto che i siti Web sono una risorsa di eccezionale importanza per chi è affetto da minorazioni fisiche o sensoriali.

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(In Italia)

L'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) ha costituito nel luglio 2000 un gruppo di lavoro su "Accessibilità e tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione". Con il supporto di questo gruppo, l'AIPA ha portato avanti varie iniziative, introducendo l'argomento dell'accessibilità dei siti Web e della strumentazione informatica della P.A. nei corsi di formazione, nel regolamento per il telelavoro e nei "pareri" sui contratti di appalto. Nel settembre 2001 ha pubblicato una circolare dal titolo “Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili"[12] .

La circolare AIPA integra la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sopra citata, per quanto riguarda l'accessibilità dei siti pubblici, fornendo indicazioni tecniche più dettagliate, ma affronta anche l'argomento dell'accessibilità dei prodotti informatici utilizzati negli uffici pubblici, fornendo le linee guida per l'accessibilità delle interfacce utente delle applicazioni informatiche, al fine di favorire l’integrazione dei dipendenti disabili della P.A..

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La rapida evoluzione dello sviluppo tecnologico delle reti, dell’organizzazione dei servizi,dell’informazione e della conoscenza porta alla necessità di riconsiderare di continuo anche il concetto di accessibilità e gli approcci per il suo conseguimento.

Ad esempio, l’avvento di XML, con la proliferazione di linguaggi specializzati per materia e la stratificazione dell’architettura dei documenti, cambia il modo di concepire l’accessibilità. La separazione fra contenuto, trasformazione e presentazione, con i rispettivi linguaggi, con l’indipendenza dai dispositivi, apre nuove prospettive per l’accessibilità, ma la libertà di creazione di propri linguaggi specializzati crea anche maggiori occasioni di ignorare il problema, con conseguente impossibilità di sviluppare documenti accessibili con un linguaggio inidoneo allo scopo.

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(NdR Accessibilita’ e Legge 4/2004



In attesa dei decreti attuativi, riportiamo parzialmente il testo della nuova legge a tutela dell’accessibilità, nella speranza che le nuove indicazioni si rivelino un utile strumento a garanzia dell’accesso agli strumenti informatici e non soltanto ai siti INTERNET, che senza adeguati ausili hardware e software i disabili non possono raggiungere e navigare)
 

Legge 9 gennaio 2004, n.4.


Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Art. 1. (Obiettivi e finalità)

La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

"accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3. (Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

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Art. 8. (Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.



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Bibliografia


[1] R. Andrich, "Ausili per l'autonomia", collana SIVA, anno 1988;

[2] Prof. Ing. Marco Somalvico, Politecnico di Milano, "Ubiquitus Computing e Agenzia Urbotica" Atti del convegno SMAU01 , Dalla Disabilità All'Uguaglianza. Lo sviluppo tecnologico al servizio dei disabili.
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[7] Paolo Graziani, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”, Firenze,"Dai principi alle norme: un percorso applicativo", Intervento al convegno Handimatica 2002 Accessibilità ai siti Internet: quello che si deve, si può e si vuole fare

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Ing. Rosaria Militello

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