26/05/04
L’articolo di questo mese è tratto dalla tesi di Laurea dell’Ing. Rosaria Militello (Università Degli Studi Di Palermo, Facoltà di Ingegneria,Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica). Della tesi, dal titolo “Ausili informatici per disabili”, pubblichiamo il Capitolo 3
La messa a punto di strumentazioni in grado di assistere gli operatori
nella diagnosi, nella valutazione del recupero funzionale, nella terapia,
e il perfezionamento tecnologico degli apparecchi protesici, insieme
alla diffusione di ausili che consentono l'autonomia della persona disabile,
sono il chiaro segno della risposta tecnologica alla sofferenza.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente attenzione del
mercato verso strumenti per le esigenze di persone disabili che hanno
consentito gradi di autonomia un tempo impensabili, favorendo l'integrazione
sociale e la realizzazione personale. Qui di seguito viene fatta una
classificazione degli ausili che oggi più che mai consentono
l'inserimento del disabile nei diversi ambienti tra cui anche quello
informatico. Purtroppo la tecnologia paradossalmente a volte risulta
preclusa al disabile, per cui si è posta l'attenzione anche all'accessibilità
al mondo informatico e soprattutto ai siti Internet.
Ausili meccanici
Gli ausili meccanici possono essere i più svariati e spesso non
richiedono particolari accorgimenti nell'utilizzo. Basti pensare al
semplice bastone, molto utile come ausilio alla deambulazione, quando
l'equilibrio è carente, oppure al rilevamento di ostacoli quando
si ha una menomazione visiva. Allo scopo, i bastoni possono essere costruiti
in legno o in leghe leggere. Quelli in lega leggera sono di solito ad
altezza regolabile. Hanno un'impugnatura diversa a seconda delle esigenze
e possiedono un gommino d'appoggio antiscivolo, nella parte terminale.
Per quanto riguarda la deambulazione gli ausili meccanici sono: le stampelle,
i tripodi, tetrapodi, i deambulatori, le biciclette, le carrozzine manuali.
Le stampelle hanno la funzione di scaricare il peso di un arto inferiore
permettendo l'appoggio a terra degli arti superiori. I tripodi e i tetrapodi
hanno le stesse caratteristiche funzionali delle stampelle, ma a differenza
di questi presentano tre o quattro punti d'appoggio a terra, e ciò
consente di esercitare minore forza sia per mantenere l'equilibrio sia
nelle spinte necessarie al movimento.
I deambulatori sono costituiti da una struttura d'acciaio e servono
a scaricare il peso di una persona su una vasta base d'appoggio, consentendo
un maggiore equilibrio rispetto agli ausili sopra descritti. I deambulatori
più semplici sono costituiti da tre o quattro tubi verticali
uniti fra di loro in modo da formare una gabbia di contenimento. Sono
ad altezza regolabile ed hanno delle manopole per l'impugnatura. Il
contatto a terra può avvenire tramite ruote o tamponi antiscivolo.
Le biciclette hanno una struttura fondamentalmente uguale alle normali
biciclette: presentano però degli aggiuntivi che consentono a
persone con scarso controllo del tronco o degli arti inferiori di spostarsi
pedalando.
….
Nel 1655 lo svizzero Stephen Farfler costruì per uso personale
una carrozzina ad autospinta in legno massiccio.
La prima carrozzina pieghevole risale al 1930 e fu prodotta dalla Everest
& Jennings. Essa era costituita da un telaio tubolare d'acciaio
con una crociera posta sotto il sedile che si chiudeva a forbice (pieghevole
a forbice). Le sedie a rotelle moderne fanno riferimento ancora ad essa.
Negli anni 70 nacquero le carrozzine leggere a telaio rigido. E successivamente
le carrozzine sono state costruite in lega leggera, pieghevoli e con
alcuni componenti estraibili quali le ruote grandi.
Semplici ma importanti ausili possono essere costruiti a partire da
oggetti banali quali elastici, tubi, tubicini. Modificare l'impugnatura
delle posate e dello spazzolino con un tubo di sughero, costruire un
girapagina a unicorno da fissare sulla testa tramite una fascia elastica
fanno di semplici oggetti di uso comune dei veri e propri ausili per
l'autonomia.
Ausili elettronici
Gli ausili elettronici hanno, per ovvi motivi, una storia più
recente rispetto agli ausili meccanici. Questi sono i più svariati,
infatti l'elettronica ha un campo di applicazione molto vasto. Si va
dai giocattoli adattati, ai dispositivi per la comunicazione, la lettura,
lo spostamento, il controllo ambiente ecc.
Carrozzina elettronica. La possibilità di controllo della velocità
dei motori a corrente continua hanno fatto sì che nei primi anni
del secolo scorso si potessero costruire carrozzine con telaio in struttura
d'acciaio provviste di batterie e motori elettrici. Dapprima vennero
utilizzati degli interruttori per inserire il contatto tra motore e
batteria. Però ciò comportava delle brusche variazioni
di velocità. Lo sviluppo dell'elettronica portò all'adozione
di controlli proporzionali di movimento, consentendo partenze dolci
con accelerazioni graduali e una manovrabilità precisa anche
in ambienti ristretti. Questa innovazione ha determinato la nascita
di carrozzine elettriche con comando elettronico azionabile tramite
un joystick o altri dispositivi che sfruttano anche minime funzionalità
residue del corpo.
I motori di queste carrozzine sono a corrente continua a magnete permanente,
alcuni dotati di freno elettrico a corto circuito, altri di freno elettromagnetico
o meccanico. Possiedono una batteria generalmente al piombo. Le centraline
di controllo elettronico variano per forma, dimensioni e prestazioni
finali. Le dimensioni di una carrozzina elettrica sono leggermente maggiori
rispetto ad una carrozzina ad autospinta, per assicurare una base d'appoggio
adeguata alla velocità. Il peso varia dai 12 Kg ai 90 Kg in relazione
alla tipologia della carrozzina.
……..
Ausili Informatici
L'ausilio informatico è un sistema hardware o software che compensa
una menomazione per consentire l'interazione tra persona e ambiente
informatico per il raggiungimento di determinati scopi:
operativo: facilitare l'autonomia o minimizzare la dipendenza da altri
nell'esecuzione di un'attività;
didattico: assistere una strategia didattica per il conseguimento di
determinati obiettivi di apprendimento;
riabilitativo: assistere lo sviluppo di determinate abilità (motorie,
sensoriali,cognitive);
diagnostico: determinare livelli di abilità e monitorare processi.
Per chi sia in condizioni di disabilità motoria con una manualità
compromessa, la possibilità di utilizzare un computer per scrivere,
per leggere, per comunicare a distanza rappresenta una grande opportunità.
Alla persona in situazione di handicap viene consentito di fare qualcosa
che altrimenti non le sarebbe possibile; con un computer e con un ausilio
adatto, la produzione scritta di un alunno con disabilità motoria,
anche grave, sarà formalmente del tutto simile agli elaborati
dei compagni o dei docenti, la variabile sarà costituita dal
tempo per l'esecuzione del compito che dovrà essere adeguato
ai tempi di azione dell'alunno. Per una persona adulta disabile, riuscire
a utilizzare il computer per lavorare e quindi per produrre, o per relazioni
sociali, oppure controllare l'ambiente, rappresenta sicuramente una
qualità di vita migliore, un maggiore grado di autonomia.
Ci si prefigge uno scopo didattico sia per chi ha Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA) quali dislessia e disgrafia (o meglio disortografia)
e discalculia, sia per chi ha un deficit della capacità intellettiva
e psicologica in generale. Per quanto riguarda il DSA, le difficoltà
di solito incidono negativamente su tutte le prestazioni scolastiche.
In questo settore il ruolo degli ausili informatici, del software in
particolare, è molto significativo e moltissimi sono i programmi
disponibili. Il software può essere usato in primo luogo come
strumento di riabilitazione, per cercare di attenuare le difficoltà
(in qualche caso, fortunatamente, per aiutare a risolverle definitivamente);
questo strumento dà infatti la possibilità di costruire
esercitazioni molto specifiche e di monitorare esattamente i risultati,
ma è anche uno strumento di lavoro alternativo, per cercare di
svolgere compiti difficili o altrimenti preclusi (si può, per
esempio, correggere gli errori ortografici usando un Word Processor
o fare calcoli con la calcolatrice). In questo modo si riesce spesso
a limitare l'effetto negativo della “difficoltà specifica”
sul rendimento scolastico globale.
Per persone con deficit nelle capacità intellettive, il computer
diventa uno strumento didattico o riabilitativo: non è il disabile
che si serve della macchina, ma è l'insegnante o il terapeuta
che si serve di quest'apparecchio per interagire didatticamente con
la persona.
Nel ritardo mentale il computer è uno strumento dell'operatore
e deve quindi rispondere alle sue esigenze didattiche. Ma per far questo
egli deve essere in grado di dominare la macchina, ovvero di gestirla
e adattarla al proprio progetto didattico: obiettivi, contenuti, linguaggio,
tempi, verifiche.ecc. Fondamentale diviene naturalmente la scelta dei
programmi e la loro modalità di somministrazione.
Accessibilità ai siti Internet
"The power of the Web is in its universality. Access by everyone
regardless of disability is an essential aspect." Tim Berners-Lee
["La forza del Web è nella sua universalità. L'accesso
da parte di tutti, indipendentemente dalla disabilità, è
un aspetto essenziale."]
Questa frase celebre del fondatore del Web è ormai riportata
ovunque e potrebbe far pensare che tutto è risolto, dato che
del problema dell'accessibilità del Web, e quindi della possibilità
anche per le persone disabili di non essere escluse da questa realtà,
se n'è fatto carico proprio il W3C, cioè il massimo organismo
di governo della grande ragnatela.
Fin dal 1998 infatti il consorzio W3C ha istituito un apposito progetto
chiamato Web Accessibility Initiative (WAI) per lo studio di questo
specifico problema[10]. Già nel maggio 1999 il WAI ha emanato
le sue ormai famose "Linee guida" Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 1.0):
……..………….
questa documentazione (è) completa e rigorosa, ma al tempo stesso
un po' dispersiva e di difficile consultazione a molti operatori del
Web, i quali non possiedono sufficiente conoscenza delle problematiche
della disabilità, della tecnologia assistiva e neanche dei linguaggi
descrittivi a basso livello delle pagine Web, per poter comprendere
e applicare tali orientamenti.
I tentativi di diffusione della conoscenza delle linee guida WAI hanno
messo in evidenza la difficoltà degli operatori, soprattutto
non professionali, a penetrare in quella complessa documentazione. La
reazione tipica davanti al problema dell'accessibilità dei siti
per le persone disabili è di sorpresa prima, di interesse poi
ed infine di richiesta esplicita di aiuto per la valutazione del presente
grado di accessibilità del proprio sito e di suggerimenti precisi
sugli interventi da fare per renderlo accessibile. In altre parole,
il Web master tipo si aspetta che qualcuno gli dica cosa deve fare o
gli fornisca uno strumento che trasformi automaticamente il proprio
sito in modo da rimuovere le barriere di accessibilità, poiché
da solo non sa da dove iniziare. Ovviamente, nessuno può assicurare
un servizio di assistenza così capillare né esistono strumenti
completamente automatici per trasformare magicamente un sito inaccessibile
in uno senza barriere.
Un altro limite degli orientamenti WAI è che, pur essendo definiti
da qualcuno "de facto standars", sono in realtà solo
dei suggerimenti il cui rispetto è affidato alla buona volontà
degli operatori del settore. Questo non incoraggia il loro studio e
la loro applicazione nella generalità dei casi, ma sarebbe ingenuo
pensare che questo aspetto del problema potesse essere superato con
una legge o norma prescrittiva che ne rendesse obbligatoria l'applicazione.
Ci sono infatti delle difficoltà oggettive che rendono difficile
la trasformazione meccanica delle linee guida WAI in norme prescrittive.
La prima difficoltà è data dal fatto che le WCAG sono
pensate per la generalità dei siti Web e perciò prendono
in considerazione tutti i possibili problemi che si incontrano, cercando
di suggerire come risolverli o aggirarli.
Da tale punto di vista generale, l'effetto è piuttosto modesto
poiché esse si rivolgono ad un ambiente nel quale la "deregulation"
e la creatività regnano sovrane, per cui ogni iniziativa di introduzione
di regole trova sempre fiere opposizioni, con conseguente poca disponibilità
a seguire tali suggerimenti. D'altro canto, l'applicazione a casi specifici,
dove le problematiche possono essere più circoscritte, è
resa difficile proprio dalla generalità della documentazione,
che mal si presta ad essere usata come una normativa orientata al caso.
Poi occorre considerare che soluzioni tecniche basate sull'uso attento
di opzioni previste nei linguaggi descrittivi a basso livello sfuggono
al controllo dell'operatore medio, il quale si serve ormai di "sistemi
autore" e di "sistemi di gestione del contenuto" delle
pagine (content management systems) i quali facilitano notevolmente
il lavoro facendo ricorso a interfacce utente molto amichevoli, ma che
per questo nascondono completamente i problemi tecnici di costruzione
delle pagine, inclusi quelli di accessibilità.
…….
Infine, lo sforzo di andare incontro ai problemi della totalità
dell'utenza ha portato gli estensori delle WCAG ad usare formulazioni
generiche riguardo ai problemi più delicati e critici, politicamente
corrette ma difficili da tradurre in soluzioni applicative concrete
e verificabili nel risultato. Finché si tratta di dare consigli
e lasciare al buon senso degli operatori il modo di seguirli, tutto
può andar bene, ma non appena si tenta di trasformare queste
cose in norme prescrittive, con eventuali sanzioni per le inadempienze,
tutto ciò che non è chiaramente definibile e misurabile
finisce per rendere nullo l'effetto della norma stessa.
…….
I principi di libertà di informazione e di espressione artistica
impediscono di fatto l'introduzione di regole obbligatorie e generali
di accessibilità nell'universo del Web. Così come sarebbe
impensabile imporre ad un pittore di dipingere quadri solo se percepibili
anche ai ciechi, o ad un musicista di comporre musica percepibile anche
ai sordi, oppure ancora ad un poeta di scrivere poesie che tutti possano
capire al volo, sarebbe improponibile imporre a chiunque metta in rete
un sito Web, di qualunque natura o finalità, di garantire la
sua accessibilità da parte di qualsiasi utente, sempre e comunque.
Sarebbe un inaccettabile limite alla creatività, che è
stata, e continua ad essere, la forza che ha fatto crescere la grande
ragnatela ed ha stimolato lo sviluppo delle tecnologie applicate in
questo settore.
Si può esercitare una pressione politica e psicologica affinché
questo avvenga ma non si può imporre niente a nessuno, a meno
che non si tratti di casi nei quali il controllo politico è giustificato
dalla natura pubblica di un servizio reso alla collettività.
In questo caso, l’interesse generale prende il sopravvento sulla
libertà assoluta e l’imposizione di regole, eventualmente
anche restrittive come ad esempio sulle tecnologie da impiegare, risponde
ad una esigenza di rispetto delle utenze marginali, prioritaria rispetto
alla libertà di espressione di chi cura il servizio.
In altre parole, si deve distinguere fra strumenti persuasivi e strumenti
normativi, a seconda del grado di controllo pubblico che è possibile
esercitare sui singoli siti.
Le linee guida WAI possono rappresentare un ottimo strumento persuasivo
per diffondere la cultura dell’accessibilità, fornendo
anche tutte le informazioni tecniche necessarie per conseguire il risultato.
Per inciso, c’è molto bisogno di strumenti persuasivi e
informativi in generale, dato che tutti riconoscono che nella maggior
parte dei casi la prima e principale causa dei problemi di accessibilità
è costituita dall’ignoranza del fatto che i siti Web sono
una risorsa di eccezionale importanza per chi è affetto da minorazioni
fisiche o sensoriali.
………
(In Italia)
L'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
ha costituito nel luglio 2000 un gruppo di lavoro su "Accessibilità
e tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione". Con
il supporto di questo gruppo, l'AIPA ha portato avanti varie iniziative,
introducendo l'argomento dell'accessibilità dei siti Web e della
strumentazione informatica della P.A. nei corsi di formazione, nel regolamento
per il telelavoro e nei "pareri" sui contratti di appalto.
Nel settembre 2001 ha pubblicato una circolare dal titolo “Criteri
e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle
applicazioni informatiche a persone disabili"[12] .
La circolare AIPA integra la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica
sopra citata, per quanto riguarda l'accessibilità dei siti pubblici,
fornendo indicazioni tecniche più dettagliate, ma affronta anche
l'argomento dell'accessibilità dei prodotti informatici utilizzati
negli uffici pubblici, fornendo le linee guida per l'accessibilità
delle interfacce utente delle applicazioni informatiche, al fine di
favorire l’integrazione dei dipendenti disabili della P.A..
…….
La rapida evoluzione dello sviluppo tecnologico delle reti, dell’organizzazione
dei servizi,dell’informazione e della conoscenza porta alla necessità
di riconsiderare di continuo anche il concetto di accessibilità
e gli approcci per il suo conseguimento.
Ad esempio, l’avvento di XML, con la proliferazione di linguaggi
specializzati per materia e la stratificazione dell’architettura
dei documenti, cambia il modo di concepire l’accessibilità.
La separazione fra contenuto, trasformazione e presentazione, con i
rispettivi linguaggi, con l’indipendenza dai dispositivi, apre
nuove prospettive per l’accessibilità, ma la libertà
di creazione di propri linguaggi specializzati crea anche maggiori occasioni
di ignorare il problema, con conseguente impossibilità di sviluppare
documenti accessibili con un linguaggio inidoneo allo scopo.
……..
(NdR Accessibilita’ e Legge 4/2004
In attesa dei decreti attuativi, riportiamo parzialmente il testo della
nuova legge a tutela dell’accessibilità, nella speranza
che le nuove indicazioni si rivelino un utile strumento a garanzia dell’accesso
agli strumenti informatici e non soltanto ai siti INTERNET, che senza
adeguati ausili hardware e software i disabili non possono raggiungere
e navigare)
Legge 9 gennaio 2004, n.4.
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici
Art. 1. (Obiettivi e finalità)
La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi
quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e
ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili,
in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
"accessibilità": la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando
o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni
e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3. (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle
aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per
l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati
ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di
legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici,
i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di
ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto
conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione
dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di
beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare,
a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica
di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i
requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo
11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente
legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo
di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni
di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e
servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di
telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori
di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine
e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri
alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie
su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio.
……..
Art. 8. (Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei corsi di formazione organizzati
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito
delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge
16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere
fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle
tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata
con tecnologie accessibili.
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilità.
…………..
Bibliografia
[1] R. Andrich, "Ausili per l'autonomia", collana SIVA, anno
1988;
[2] Prof. Ing. Marco Somalvico, Politecnico di Milano, "Ubiquitus
Computing e Agenzia Urbotica" Atti del convegno SMAU01 , Dalla
Disabilità All'Uguaglianza. Lo sviluppo tecnologico al servizio
dei disabili.
……
[7] Paolo Graziani, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Fisica Applicata “Nello Carrara”, Firenze,"Dai principi
alle norme: un percorso applicativo", Intervento al convegno Handimatica
2002 Accessibilità ai siti Internet: quello che si deve, si può
e si vuole fare
……
Ing. Rosaria Militello-
sicilia@leonardoausili.com