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AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI E PER LA LORO ADOZIONE PRESSO SCUOLE...

del: 30/04/2004

Dott.ssa Francesca Caprino

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Con il presente articolo desideriamo ampliare l'argomento delle agevolazioni per l'acquisto di ausili, tema già trattato in due precedenti edizioni del nostro notiziario.

Questo approfondimento non pretende di essere esaustivo in quanto le normative vigenti in materia di acquisto degli ausili informatici e di altri sussidi tecnici sono numerose e non sempre chiare.

Per le tematiche inerenti l'I.V.A. agevolata al 4%, la detraibilità fiscale del 19% della spesa, nonché per gli aspetti della prescrivibilità da parte delle Aziende Sanitarie locali rimandiamo ai link delle nostre precedenti pubblicazioni:

/archivio2.htm
/archivio34.htm

Passiamo ora in rassegna alcune disposizioni di legge con particolare riferimento ad alcune tipologie di richiesta.

  • Se l'ausilio viene richiesto da una persona con disabilità o da un suo familiare

Come già illustrato l'ausilio può essere prescritto da parte di un medico che accerti la situazione di handicap. E' il servizio sanitario nazionale a garantire il diritto all'erogazione di ausili tecnici inclusi in una lista chiamata nomenclatore tariffario (vedi articolo 34 legge 104 1992).

Ma come si può accedere a delle agevolazioni all'acquisto quando l'ausilio non è incluso nel nomenclatore tariffario?

(NDR - a marzo 2017 è stato pubblicato il nuovo Nomenclatore che include anche le nuove Tecnologie Assistive: qui un aggiornamento)

Nel caso in cui l'ausilio non sia compreso nella lista del nomenclatore tariffario vi sono comunque diverse possibilità per accedere a delle agevolazioni per l'acquisto. Come infatti riporta l'articolo 5 del decreto n 332 del 29/08/1999 del ministero della sanità: "Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato".

Se pertanto l'ausilio ritenuto più idoneo alle specifiche esigenze della persona non è riportato sul nomenclatore tariffario, ma esiste comunque una riconducibiltà dell'ausilio stesso ad un determinato codice, può essere erogata a favore del richiedente una somma di importo equivalente all'ausilio previsto dal nomenclatore. Se invece l'ausilio, per le sue caratteristiche funzionali,   non può essere ricondotto ad alcun codice,   ma sussistono condizioni di estrema   gravità dell'handicap: " L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità" (ibidem art.6).

In linea di massima ogni qual volta l'ausilio non rientri nel nomenclatore o nel caso in cui la persona disabile non rientri nelle specifiche categorie degli aventi diritto alla fornitura, è comunque possibile inoltrare una formale richiesta, corredata di documentazione medica che certifichi la necessità dell'ausilio all'assessorato alla sanità della regione di appartenenza.

Con questa modalità è possibile fare richiesta anche di un computer qualora si dimostri che questo strumento è necessario per la comunicazione e l'apprendimento.

Alcune regioni hanno emanato leggi specifiche per ovviare a queste necessità si veda ad esempio la legge dell'Emilia Romagna.

Nel caso in cui ci sia l'esigenza di utilizzare un computer per lo studio o la comunicazione si può beneficiare di una recente disposizione di legge. I minori di 16 anni che desiderino acquistare nel corso dell'anno un computer possono fare richiesta per ottenere i contributi statali del progetto "computer ai giovani" (legge n. 350/2003, articolo 4, comma 9, finanziaria 2004). Anche le famiglie possono richiedere un contributo pari a 200 euro per l'acquisto di un personal computer.

Specifici fondi sono infine destinati agli insegnanti di ogni ordine e grado che siano intenzionati nel corso dell'anno ad acquistare un computer portatile per la didattica.

Va   sottolineato che i fondi   di questi progetti sono   limitati e che esistono   dei prerequisiti di reddito per poter accedere a queste facilitazioni.

  • Se l'ausilio informatico viene richiesto da parte di una scuola per uno o più allievi disabili

Gli ausili informatici e più in generale le nuove tecnologie, a partire dal computer, si stanno sempre più rivelando strumenti indispensabili per garantire il diritto allo studio dei disabili.

Se pensiamo ad esempio ad un ragazzo o un bambino che presenti un deficit motorio che non gli consenta di scrivere con la tradizionale modalità "carta e penna" ma che sia comunque in grado di digitare su di una tastiera standard o facilitata o di accedere con periferiche specificamente adattate alla videoscrittura, risulta evidente come l'introduzione di questi dispositivi all'interno della classe costituisca una necessità primaria   per garantire reali opportunità di apprendimento.

La legge 104 del 1992 (Articolo 13, Integrazione scolastica comma 1) parla molto chiaramente:

" L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: (omissis)
B. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico"

La scuola pertanto può e deve dotarsi di tutti quegli strumenti finalizzati a facilitare la comunicazione e l'apprendimento nonché ad incrementare l'autonomia. Personal computer, periferiche adattate come mouse, tastiere e schermi tattili, software didattici,  rientrano nelle categorie citate dalla legge.

Una successiva   circolare del ministero della pubblica istruzione, la numero 766 del 24/12/96, esplicita a quale capitolo di spesa vadano ricondotti "le attrezzature tecniche, i sussidi didattici e gli ausili tecnici" citati dalla legge 104.

Nel punto 2.1 della suddetta circolare (alla voce "Dotazioni tecniche e didattiche"), si può leggere:

"Cap. 1149 - "Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata".

La provvista finanziaria del capitolo ha l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli alunni in situazione di handicap ed a dare risposte aggiornate ai loro effettivi bisogni formativi.
(omissis)
Presso ciascuna istituzione scolastica possono essere attivate consulenze di esperti riguardanti particolari ausili, tecnologie e metodologie didattiche concernenti il piano educativo individualizzato per gli alunni con handicap visivo e uditivo, finanziati sulla base della legge 13 marzo 1993, n. 67, in forza di convenzioni e accordi di programma, di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge 104/92 e delle intese stipulate da questo Ministero rispettivamente con l'Unione delle Province d'Italia, il 5 dicembre 1995 e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il 4 aprile 1996."

Sempre nella stessa circolare, al punto 2.2, dedicato alla sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con portatori di handicap:

"Cap. 1150 - "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati".

L'art. 13, comma 1, lettera e) della L. 104/92 ha inteso valorizzare le iniziative sperimentali che abbiano come oggetto il miglioramento dell'azione di formazione ed integrazione per gli alunni in situazione di handicap. Anche e soprattutto in tale ambito avrà modo di esprimersi l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che possono proporre, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa, specifici progetti sperimentali concernenti sia l'innovazione metodologico - didattica sia innovazioni di ordinamenti e strutture, ai sensi rispettivamente degli art. 272 e 278 del T.U. 16 aprile 1994, da finanziare entro i limiti delle assegnazioni ricevute.

Si ricorda che, per poter essere finanziate, le sperimentazioni proposte devono espressamente prevedere, in relazione allo specifico obiettivo dell'integrazione scolastica, i seguenti aspetti:

a) l'identificazione del problema e dell'obiettivo che si vuole conseguire;

b) la formulazione analitica delle ipotesi di lavoro;

c) l'individuazione degli strumenti, delle procedure e delle condizioni organizzative;

d) la descrizione dei procedimenti didattici e di quelli metodologici;

e) la raccolta dei risultati, dopo verifica e pubblicizzazione.

Le spese per l'acquisto o il noleggio di particolari dotazioni, anche di tipo informatico, sono da imputare esclusivamente al cap. 1150 ed essere ampiamente motivate nel contesto di ciascun progetto da attuare.

Per le scuole secondarie superiori con questo capitolo possono essere finanziati anche progetti che prevedano percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, nonché di alternanza scuola lavoro o borse estive per attività di studio-lavoro"

I fondi a cui le scuole possono accedere per garantire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio degli allievi disabili sono quindi numerosi, ogni anno ogni regione dispone di una somma destinata a questo scopo, e suddivisa per regioni in base al numero degli allievi disabili presenti nelle istituzioni scolastiche. Riportiamo in basso una tabella riassuntiva dei fondi per il diritto allo studio stanziati per l'anno scolastico 2003/2004.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Circolare Ministeriale 10 novembre 2003, n. 83
(Dipartimento per i servizi nel territorio)
RegioniFondi a favore
di alunni con handicap
Fondi per formazione
di Personale Docente
ABRUZZO
148.738,00
14.894,00
BASILICATA
52.894,00
5.297,00
CALABRIA
230.869,00
23.118,00
CAMPANIA
733.156,00
73.414,00
EMILIA ROMAGNA
326.824,00
32.726,00
FRIULI VENEZIA GIULIA
88.711,00
8.883,00
LAZIO
596.283,00
59.708,00
LIGURIA
121.570,00
12.173,00
LOMBARDIA
726.207,00
72.718,00
MARCHE
123.751,00
12.392,00
MOLISE
34.560,00
3.461,00
PIEMONTE
357.097,00
35.758,00
PUGLIA
441.778,00
44.237,00
SARDEGNA
164.447,00
16.467,00
SICILIA
660.376,00
66.126,00
TOSCANA
253.971,00
25.431,00
UMBRIA
62.984,00
6.307,00
VENETO
368.407,00
36.890,00
Totale nazionale
5.492.623,00
550.000,00

Per richiedere questi fondi, come precisato dalla legge, è necessario produrre una specifica documentazione.

E' da notare come oltre ai fondi destinati agli allievi disabili, sono qui citati i fondi destinati alla formazione dei docenti, somme che possono essere utilizzate per approfondire le proprie conoscenze informatiche, l'uso della tecnologia assistiva.

La legge prevede inoltre che unitamente all'amministrazione scolastica anche gli enti locali e in particolare i comuni e le province si facciano carico dell'attuazione del diritto allo studio.

Sul sito Educazione e scuola   è possibile visionare dei modelli di richiesta per l'acquisto di attrezzature informatiche da inoltrare al settore servizi formativi e diritto allo studio del comune di appartenenza.

Richiesta acquisto attrezzature e presidi per l'integrazione

Richiesta contributo comunale

I comuni devono inoltre provvedere alle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per   l'acquisto degli arredi scolastici compresi banchi speciali, sistemi posturali etc. attingendo agli appositi fondi regionali per il diritto allo studio. Le stesse competenze spettano invece alla provincia per quanto riguarda le sole scuole superiori.

Nel caso in cui non sia possibile accedere ai fondi per l'integrazione scolastica è comunque possibile fare riferimento ad altri finanziamenti come ad esempio quelli per la sperimentazione didattica e l'autonomia scolastica.

Ad esempio, la legge n. 440 del 18/11/97   "per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" mette a disposizione dei fondi,stanziati annualmente, destinati all'attuazione dell'autonomia scolastica attraverso interventi di tipo didattico e formativo che possono essere utilizzati anche per progetti di integrazione scolastica come specificato dalla successiva circolare ministeriale 446 del 10/11/1998.

E' inoltre da ricordare che se lo studente deve affrontare delle prove d'esame, specifiche disposizioni legislative prevedono che oltre a poter disporre di tempi più lunghi, possa usufruire di specifici sistemi d'ausilio:   "Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari." (Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297)

  • Se l'ausilio viene richiesto da uno studente universitario

Anche in questo caso lo studente, secondo il principio del diritto allo studio, può avvalersi di specifici strumenti di ausilio che devono essere assicurati dall'istituzione universitaria.

Analogamente a quanto avviene nelle scuole, l'utilizzo di questi dispositivi deve essere garantito anche durante lo svolgimento delle prove d'esame.

Nella legge 28 gennaio 1999, n. 17   ( Integrazione e modifica della legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è riportato:

art. I.

All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri dì cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".

"5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis-. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".

Lo studente universitario con disabilità deve segnalare la necessità di ausili specifici già al momento della prescrizione, come risulta dal modulo elaborato dal MIUR e disponibile sul sito del ministero.

Ad iscrizione avvenuta, a garantire la piena applicazione delle norme sul diritto allo studio provvede un delegato nominato dall'università per monitorare e supportare le iniziative dell'ateneo in materia di integrazione.

Il Programma d'azione del consiglio dei ministri del 28/07/2000 entrava ancor più nello specifico, puntualizzando che per garantire l'effettiva   realizzazione del diritto allo studio le istituzioni universitarie devono individuare "servizi e soluzioni organizzative ed i supporti più idonei tra i quali:

- nuove tecnologie in grado di avviare lo studente al più elevato grado di autonomia possibile, in lingua dei segni, ripetitore labiale, tutore didattico, stenotipia computerizzata per gli studenti sordi,

- trascrizione dei testi in braille, registrazioni, postazioni informatiche attrezzate (sintesi vocale, barra braille, ecc.) nelle maggiori biblioteche, aule e nell'ufficio per i disabili,

- fruibilità delle aule, delle biblioteche e sale di studio per i disabili motori e sensoriali,

- facilitazioni per l'accesso ad Internet, alle reti dell'Ateneo, alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche postazioni informatiche debitamente attrezzate" (articolo3. 2)

  • Se l'ausilio viene richiesto da un lavoratore con disabilità

Le nuove tecnologie costituiscono senz'altro un'opportunità impareggiabile per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Il concetto di collocamento mirato introdotto dalla legge 68 del 12/3/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) apre la strada all'utilizzo delle tecnologie assistive sul luogo di lavoro.

La legge infatti prevede che le persone siano collocate attraverso "azioni positive" ovvero attraverso la ricerca di opportuni accorgimenti anche di tipo tecnico, volti a superare i problemi relativi agli ambienti, agli strumenti e alle relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro.

La   così detta legge Stanca recentemente approvata in parlamento (legge 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) stabilisce chiaramente che:

I   datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente   disabile   la strumentazione hardware e software e la tecnologia   assistiva   adeguata   alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro in relazione alle mansioni effettivamente svolte".

Questa norma stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono considerare come elemento preferenziale per l'acquisto di strumenti e servizi   informatici il criterio dell' accessibilità.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro privati, la legge Stanca fa esplicito riferimento alla sopra citata legge numero 68 del 1999 secondo la quale: "gli uffici competenti possono concedere. (omissis)..il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro (omissis).

Queste agevolazioni sono concesse a tutti i soggetti privati che intendano assumere un lavoratore con disabilità, anche in assenza dell'obbligatorietà di legge. Per rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili le singole regioni dispongono di appositi fondi.

Sono infine previste agevolazioni oltre che per l'adattamento dell'ambiente di lavoro, anche per la riqualificazione professionale da effettuarsi attraverso corsi di formazione e aggiornamento ad opera delle regioni di appartenenza o di associazioni o altri istituti formativi convenzionati. In ogni caso a farsi carico di costi della riqualificazione sono le regioni.

LINK

Per informazioni sulle normative in materia di agevolazione per l'acquisto di ausili e di integrazione scolastica:

Handylex

Educazione e scuola

Leggi regionali

Area Handicap MIUR

 

Dott.ssa Francesca Caprino

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