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L’UTILIZZO DEGLI AUSILI TECNOLOGICI NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

L’UTILIZZO DEGLI AUSILI TECNOLOGICI NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

del: 18/06/2014

Dott.ssa Claudia Vizzini

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Ritorniamo dopo un lungo silenzio ringraziando la Dott.ssa Claudia Vizzini per il Suo contributo che qui pubblichiamo, un abstract tratto dalla tesi: "L'uso degli ausili tecnologici nei disturbi dello spettro autistico", Corso di Laurea in Logopedia, Università degli studi di Palermo, Anno accademico 2012-2013.

 

Le problematiche e i disagi legati all’autismo stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e presa di coscienza da parte di tutti, operatori e non del settore specifico.

Particolare importanza nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico assume l’utilizzo di ausili tecnologici di ultima generazione, finalizzati a ridurre la disabilità comunicativa e il conseguimento della massima autonomia.

È possibile fornire al soggetto disabile strumenti che possono essere così classificati:

·        AUSILI A BASSA TECNOLOGIA

·        AUSILI A MEDIA TECNOLOGIA

·        AUSILI AD ALTA TECNOLOGIA

Tra gli strumenti a bassa tecnologia vanno annoverati la lavagna per la comunicazione, il PECS ovvero “ Sistema di Comunicazione mediante Scambio per Immagini”, Carte per esprimere il concetto di “pausa”, di “finito/ completato” e le Storie Sociali.

Tra gli strumenti a media tecnologia vanno citati i Voca, i Timers, BoardMaker 6 Ita.

Infine, tra gli strumenti ad alta tecnologia vanno ricordati il Personal Computer, la Lavagna Interattiva Multimediale, l’IPod comunicatore alfabetico/telefonico, il Touch for Autism e l’iPad Kit Autismo che racchiude alcune delle migliori applicazioni disponibili utili a persone con difficoltà di comunicazione, diagnosi di autismo o con altre esigenze particolari.

L’utilizzo delle nuove tecnologie riesce a rafforzare la motivazione e l’interesse dei ragazzi, avvicinandosi al loro linguaggio ed al loro funzionamento cognitivo, riesce a facilitare processi di attenzione e concentrazione, fornendo feedback costanti e stabili, rafforzando una positiva coscienza di sé e permettendo ai bambini di percepirsi come soggetti che hanno potenzialità e risorse.

Negli interventi riabilitativi, sia nella terapia comportamentale, che nell’intervento del linguaggio, si è potuto constatare quanto i supporti visivi siano importanti per facilitare la comprensione, la conoscenza di qualsiasi concetto o semplicemente di un oggetto.

In particolare, l’utilizzo di uno strumento ad alta tecnologia, quale ad esempio l’IPad Kit Autismo, consente di presentare ai bambini autistici materiale cognitivo ed educativo in modo semplice e accattivante, stimolando il loro interesse e la loro attenzione, permettendo loro di interagire in modo efficace e funzionale con chi gli sta intorno.

L’IPad Kit Autismo include diverse App specifiche per la C.A.A con l’uso dei PECS o con il metodo ABA, in lingua italiana o facilmente utilizzabili anche se in un’altra lingua. Tra le principali applicazioni abbiamo: TapSpeak Choice , Pictello, i-Lexis, IoGioco, Libro Non Ho Parole, ScreenChomp, Popplet di Notion, TinyTap, Scene Speak, Flashcards, GarageBand (Ndr 2020: le applicazioni sono state aggiornate)

Per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici esistono delle agevolazioni economiche e fiscali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dallo Stato e dai Comuni. In Italia il riferimento legislativo principale è la legge n. 104 del 5 febbraio del 1992 chiamata “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. In questo documento non è citata in modo esplicito la CAA ma molti dei principi e delle prescrizioni in essa contenuta la implicano. In particolare nell’art. 5 si afferma che la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite anche attraverso “l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale”. Inoltre nell’art. 7 si parla della “fornitura e riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni”.

La legge 104/92 prevede che il Servizio Sanitario garantisca la fornitura e la riparazione degli ausili tecnici per cui anche di quelli per la comunicazione.

In modo più dettagliato il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332)

(Ndr 2020: qui un aggiornamento sulla normativa)

reca le norme per la prescrizione dell’assistenza protesica (protesi, ortesi e ausili) che indica tra gli aventi diritto i “minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente”. Tra questi ci sono i minori con disturbi dello spettro autistico.

La fornitura degli ausili per la comunicazione è collocata nel’elenco n.2 classe 21 sotto la voce di “Ausili per la comunicazione interpersonale” con codice ISO 21.42. I quali sono poi differenziati nei seguenti elementi:

-         Apparecchio fonetico con codice di classificazione 21.42.12.003;

-         Comunicatore simbolico/16 caselle con codice di classificazione 21.42.06.003;

-         Comunicatore simbolico/100 caselle con codice di classificazione 21.42.06.006;

-         Comunicatore alfabetico con codice di classificazione 21.15.09.003.

Il Nomenclatore Tariffario non è aggiornato agli ausili più recenti, ma è prevista la prescrizione tramite la riconducibilità (art. 1, comma 5). L’art. 1, comma 5 del D.M 332/99 cita:

Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore…ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale. L’azienda USL di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore al prezzo determinato dalla stessa Azienda per il dispositivo incluso nel Nomenclatore e corrispondente a quello erogato”.

Il medico prescrittore stabilisce la riconducibilità per omogeneità funzionale, inoltre la somma emessa a disposizione del SSN corrisponderà alla tariffa prevista dal dispositivo presente nel Nomenclatore e corrisponde a quello erogato, per cui se il prezzo dell’ausilio è superiore la differenza di prezzo è a carico dell’utente.

Sono previste da parte dello Stato agevolazioni fiscali citate nel D.L. 669/96, in seguito convertito in legge n.30 del 28 febbraio 1997, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Tale decreto prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché al 21%, al momento dell’acquisto da parte di persone con disabilità motoria e/o sensoriale (sono inclusi computer, modem, comandi per il controllo ambientale, periferiche e software applicativi, sono esclusi i software didattici). Per avere le agevolazioni bisogna presentare al momento dell’acquisto la copia del certificato d’invalidità funzionale permanente, la prescrizione rilasciata dall’ASL di residenza che attesti il collegamento funzionale tra menomazione e l’ausilio prescritto e infine l’autodichiarazione in cui si dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. In seguito è possibile avere in fase di denuncia dei redditi una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa totale sostenuta per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, sono qui compresi i software didattici. La documentazione da presentare in fase di denuncia è la prescrizione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità d’integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap, la fattura del prodotto acquistato e certificato che attesti la condizione di disabilità.

L’interpretazione delle norme tuttavia produce sul territorio nazionale ambiti di applicabilità diversi con conseguenti risultati finali.

Un caso particolare, se non unico, si verifica presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ove i dirigenti responsabili chiamati ad esprimere chiarimenti hanno interpretato in maniera restrittiva, a parere della scrivente, le norme di riferimento.

In particolare ritengono che le apparecchiature elettroniche ed informatiche commerciali- telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC, notebook, ecc – non sono “ dispositivi medici” non hanno alcuna relazione con le normative sopra citate e , conseguentemente, non sono in possesso dei requisiti obbligatori previsti per gli ausili tecnici per disabili, ai quali non possono pertanto essere assimilati e, conseguentemente, non sono erogabili dal SSN.

Gli stessi ritengono fruibili solamente le norme relative all’applicazione dell’Iva al 4% per l’acquisto di tali strumenti per come previsto dalle norme previste dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

A parere della scrivente andrebbe rivisto il cosiddetto Nomenclatore che essendo aggiornato al 1999 non “è al passo con i tempi” soprattutto in un settore quale quello tecnologico-informatico che risulta essere in continua evoluzione.

L’aggiornamento del Nomenclatore andando a prevedere direttamente l’utilizzo degli strumenti ad alta tecnologia e l’acquisto degli stessi con costo a carico del SSN eviterebbe il ricorso al criterio della riconducibilità per omogeneità funzionale e pertanto si eviterebbero interpretazioni diverse nelle varie ASP con conseguente uniformità di erogazione su tutto il territorio nazionale.

                                                                                       

Dott.ssa Claudia Vizzini   

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