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UNA LEGGE PER LA DISLESSIA - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in...
del: 28/10/2010
E’ stata da poco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 244 del 18/10/2010 la legge 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
La norma, fortemente appoggiata da associazioni, AID in testa, e familiari degli studenti con DSA, è stata approvata all’unanimità lo scorso 29 Settembre, dopo un lungo e tormentato iter legislativo, ed entrerà in vigore il prossimo 2 novembre 2010.
A partire da due mesi da questa data, sono attese le Linee Guida del MIUR per l’attuazione del testo. Obiettivo della legge è migliorare la qualità di vita degli studenti con dislessia (sul nostro territorio stimati intorno al 3-5% del totale) favorendone in particolare il successo e l’integrazione a scuola. Vediamo più nel dettaglio le novità presentate.
La diagnosi
L’articolo 3 specifica in dettaglio la procedura diagnostica, che deve avvenire nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture convenzionate.
L’articolo chiarisce inoltre che in nessun modo la diagnosi può essere fatta all’interno della scuola; spetta altresì agli insegnanti il compito di attivare interventi di screening – previa autorizzazione delle famiglie – con cui sia possibile identificare precocemente i soggetti a rischio per l’invio ai servizi territoriali.
Tali interventi dovranno essere fatti sulla base di protocolli regionali.
La formazione
Nell’articolo 4 si fa presente che saranno stanziati 2 milioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011 per la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.
In precedenza vi erano già state iniziative similari, come l’Azione 7 del progetto del MIUR “Nuove Tecnologie e Disabilità” , concluso nel 2007, che ha avuto come obiettivo la formazione e l’aggiornamento sui DSA, anche relativamente all’uso delle nuove tecnologie, degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Strumenti compensativi e dispensativi
Particolarmente interessante, per i lettori di questo notiziario, l’articolo 5 relativo all’uso di strumenti compensativi e dispensativi; il comma B prevede infatti: “l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”.
Le tipologie di strumenti compensativi e di misure dispensative non sono ulteriormente specificate dalla legge, saranno infatti le Linee Guida a meglio specificare questi aspetti.
Per meglio comprendere a quali strumenti faccia riferimento la legge si può fare rimando a una precedente nota del MIUR (5/10/2004) che menzionava tra gli strumenti compensativi:
- tabella dei mesi
- tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri
- tavola pitagorica
- tabella delle misure
- la tabella delle formule geometriche
- la calcolatrice
- registratore
- cartine geografiche e storiche
- computer con programmi di video-scrittura, correttore ortografico, sintesi vocale
Come misure dispensative venivano invece indicati, nella stessa nota:
- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma
- Sono previste strategie di aiuto specifiche anche per l’apprendimento della seconda lingua, ambito in cui tuttavia la legge riconosce anche la possibilità dell’esonero.
- L’uso di questi strumenti, in accordo con la nuova legge, dovrà estendersi anche alle forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Agevolazioni per i familiari e misure attuative
L’articolo 6 prevede la possibilità, da parte dei familiari di primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA , di usufruire di orari di lavoro flessibili.
Con l’articolo 7, infine, si stabilisce che entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge il MIUR provveda, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare delle Linee Guida per la messa a punto di protocolli regionali che meglio chiariscano:
- le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti
- le attività di identificazione precoce
- le misure compensative e dispensative
- le modalità di valutazione degli studenti con DSA
il medesimo articolo sancisce l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA presso il MIUR.
Conclusioni
La nuova legge sui disturbi Specifici dell’Apprendimento, apre nuovi scenari nella realizzazione di un pieno diritto allo studio di ragazzi e bambini con DSA.
Un punto centrale per la piena attuazione della legge 170 sembra essere rappresentato dalla formazione degli insegnanti, formazione che in passato non è riuscita ricomporre la frammentarietà, sul territorio italiano, di prassi e conoscenze su questi disturbi.
Occorrerà inoltre aspettare la pubblicazione delle Linee Guida per meglio comprendere la validità e la potenziale efficacia della nuova normativa.
Si auspica in particolare che nelle future Linee Guida vi siano riferimenti precisi ed aggiornati agli strumenti didattici e alle facilitazioni applicabili con questi studenti, tutti elementi che negli ultimi anni hanno dimostrato di poter sensibilmente migliorare il rendimento scolastico e la qualità di vita di questi studenti, fermo restando che qualunque strumento o strategia per essere realmente efficace deve essere adattato alle esigenze del singolo ed opportunamente contestualizzato, senza mai perdere di vista i bisogni di autonomia e il diritto all’ autodeterminazione di bambini e ragazzi.
Un punto critico sembra essere rappresentato dall’insufficiente stanziamento finanziario della legge, appare infatti poco plausibile che con una misura economica di appena due milioni di euro si possa provvedere ai complessi fabbisogni formativi del mondo della scuola.
Un altro problema è rappresentato dall’esiguità e dall’obsolescenza delle attrezzature informatiche scolastiche; sono ancora troppo poche, infatti, le scuole che dispongono di computer portatili e di specifici ausili informatici (come le sintesi vocali) per studenti con DSA.
A questa criticità hanno già precedentemente risposto alcune regioni, come la Lombardia, con l’erogazione di contributi per l’acquisto di personal computer per ragazzi dislessici.
Anche la Liguria, con la Legge regionale n°3 del 2010 prevede contributi su base annuale agli “Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni”. La regione stanzia inoltre ulteriori contributi economici per l’acquisto di attrezzature informatiche a favore delle famiglie con bambini con DSA.
Si spera che con l’introduzione definitiva della nuova legge queste misure possano avere una diffusione più capillare.
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Link
Il testo della legge 170 sulla gazzetta ufficiale
Nota Ministeriale del 4/10/2004 “Iniziative relative alla dislessia”
Associazione Italiana Dislessia
Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione 127/2009. Tecnologie educative per l’integrazione (a cura di P. Pardi e G. Simoneschi)
Riferimenti
Associazione Italiana Dislessia Dislessia (2004). Strumenti compensativi. Libri Liberi, Firenze.
Fogarolo, F. (2007). Il computer di sostegno. Ausili informatici a scuola. Erickson, Trento.
Stella G. (2003). La dislessia. Aspetti cognitivi e psicologici: diagnosi precoce e riabilitazione. Franco Angeli, Milano
Stella G. (2001). La dislessia. Aspetti clinici, psicologici e riabilitativi. Franco Angeli, Milano.
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